Il provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’abitazione coniugale non obbliga al rilascio dell’immobile il coniuge che ne è comproprietario e possessore, occorrendo a tal fine un provvedimento di modifica delle condizioni che assegni in via esclusiva la casa coniugale all’altro coniuge, ovvero una situazione di proprietà esclusiva. Il provvedimento di revoca non costituisce titolo idoneo all’esecuzione forzata per consegna e rilascio dell’immobile. Lo ha deciso il Tribunale di Modena (sentenza 635/09).
LA STAMPA
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