L’autovettura che si trova in una pubblica via non è equiparabile ad una privata dimora – (Cassazione 12042/2008)


È legittimo intercettare conversazioni in automobile, perché l’abitacolo di una automobile non è equiparabile ad una abitazione privata. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando il proscioglimento di ventidue persone di Brescia (detective privati e clienti, mogli e mariti traditi) dall’accusa di aver utilizzato apparati di intercettazione o localizzazione satellitare per spiare presunti tradimenti coniugali. Il Giudice dell’Udienza Preliminare aveva dichiarato di “non doversi procedere” nei confronti degli imputati che, su commissione di alcune agenzie investigative, avevano messo sotto controllo diverse autovetture sospettando il tradimento del partner. Le macchine venivano non solo intercettate ma anche pedinate con il satellite. Contro tale decisione aveva proposto ricorso in Cassazione la Procura di Brescia, che aveva ipotizzato l’accusa di “spionaggio domestico”. La Suprema Corte ha però respinto il ricorso, affermando che nessuna norma incriminatrice tutela la riservatezza delle persone che si trovano in una autovettura privata sulla pubblica via; le norme sulla privacy valgono infatti solo per le abitazioni e per le comunicazioni a distanza, per cui non costituisce “interferenza illecita nella vita privata” spiare le conversazioni in automobile. La legge fa riferimento solo ai luoghi indicati nell’art. 614 del codice penale, e cioè l’abitazione o la privata dimora, e “l’autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora”. Nessuna tutela, dunque, per la privacy in auto.(07 maggio 2008)


tratto da CITTADINOLEX

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