Avere previsto non più di tre embrioni da impiantare è irragionevole (Corte costituzionale 151/2009)


Avere previsto la produzione di non più di tre embrioni per volta, da impiantare contemporaneamente, viola l’articolo 3 della Costituzione “sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili”, e viola anche l’articolo 32 per “il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente (…) del feto – ad esso connesso”. Sono questi i motivi per cui la Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita.
La sentenza, scritta dal giudice Alfio Finocchiaro, è stata depositata stamani 8 maggio e fissa due importanti principi: l'”autonomia e responsabilità del medico” nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare, “riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna, ed eventualmente del feto”; il ricorso al congelamento di quegli embrioni “prodotti ma non impiantati per scelta medica” (sino ad oggi, invece, la legge consentiva la crioconservazione solo in caso di non prevedibile malattia acuta della donna).
Secondo la Consulta resta “salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario”, tuttavia a stabilire tale numero saranno “accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico”, con l’esclusione della previsione dell’ “obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare”. In questo modo – sottolinea la Corte nella sentenza – si elimina “sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute”. La “logica conseguenza” della bocciatura del limite di tre embrioni (articolo14 comma 2) è – aggiunge la Consulta – una “deroga al principio generale di divieto di crioconservazione”; deroga che “determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica”. Per questo motivo, dunque, la Consulta ha dichiarato illegittimo anche l’art.14 comma 3 della legge 40 “nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuata senza pregiudizio per la salute della donna”.


CITTADINO LEX

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