Sentenza 6 dicembre 2006, n. 26165 Cassazione I Sezione Civile


Svolgimento del processo


Con ricorso depositato il 5.5.2000, C.A. chiedeva al Tribunale di Roma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il (OMISSIS) con G.M. G., dalla quale si era consensualmente separato in forza del verbale omologato il (OMISSIS).


Radicatosi il contraddittorio, la resistente eccepiva che gli effetti della separazione personale erano venuti meno a seguito della riconciliazione successivamente intervenuta con il marito, onde chiedeva, in via principale, che venisse rigettata la domanda avversaria e, in via subordinata, che il C. fosse condannato a pagare tanto un assegno di divorzio quanto un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore L.A..


Il Giudice adito, con sentenza dell’8.11.2002/5.3.2003, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, affidava il figlio minore alla madre, stabilendo le modalità di visita del padre a carico del quale poneva un assegno di mantenimento pari ad Euro 1.100,00 mensili, laddove rigettava la domanda di assegno di divorzio avanzata dalla G..


Avverso la decisione, proponeva appello quest’ultima, deducendo che dalle testimonianze assunte era emerso con tutta evidenza che, dopo l’omologazione della separazione, era intervenuta la riconciliazione tra i coniugi e, quindi, chiedendo il rigetto della domanda di divorzio proposta dal C., ovvero, in subordine, l’assegnazione della casa familiare e l’aumento dell’assegno di mantenimento per il figlio.


Resisteva nel grado l’appellato, il quale chiedeva la reiezione del gravame e, in via incidentale, la diminuzione dell’assegno anzidetto.


La Corte territoriale di Roma, con sentenza del 13.4/4.5.2005, in accoglimento del motivo principale dell’appello della G., respingeva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal C., assumendo che, sulla base delle testimonianze raccolte (e, segnatamente, delle deposizioni dei testi F., D. e M., non contraddette da quelle dei testi Co. e Ga.), potessero ritenersi verificati tutti i presupposti per affermare che, dopo l’estate del (OMISSIS) (epoca della separazione), i coniugi avevano ricostituito il consorzio familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali e che, quindi, tra gli stessi era intervenuta una vera e propria riconciliazione.


Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il C., deducendo un solo, complesso motivo di gravame, al quale resiste la G. con controricorso illustrato da memoria.


Motivi della decisione


Il ricorso è inammissibile.


Giova, al riguardo, premettere:


a) che la declaratoria di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo il rito religioso non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3 (oggi dalla L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare, l’accertamento, da parte del giudice, dell’esistenza (ovvero dell’essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei medesimi coniugi concreta un requisito dell’azione, necessario secondo la previsione della citata L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. “b”, la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (della L. n. 74 del 1987, art. 5) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall’altra parte, postula l’avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l’intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l’intervenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l’aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell’unione spirituale tra i coniugi (Cass. 26 novembre 1993, n. 11722; Cass. 9 maggio 1997, n. 4056; Cass. 17 giugno 1998, n. 6031; Cass. 28 febbraio 2000, n. 2217; Cass. 15 marzo 2001, n. 3744);


b) che l’accertamento dell’avvenuta riconciliazione tra coniugi separati per avere essi tenuto un comportamento non equivoco il quale risulti incompatibile con lo stato di separazione (da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza ed alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva: Cass. n. 6031/1998, cit.; Cass. n. 3744/2001, cit.), implicando un’indagine di fatto, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito e si sottrae, quindi, a censura, in sede di legittimità, la dove difettino vizi logici o giuridici (Cass. 13 maggio 1999, n. 4748; Cass. n. 3744/2001, cit.).


Tanto premesso, si osserva come la Corte territoriale, dopo avere correttamente richiamato i principi sopra enunciati, abbia quindi proceduto ad “analizzare le deposizioni assunte in primo grado per valutare se i coniugi abbiano realmente ricostituito il loro rapporto matrimoniale”, addivenendo alla conclusione che “si siano verificati tutti i presupposti … per affermare che, dopo l’estate (OMISSIS) – epoca della separazione – il Dott. C. e la sig.ra G. hanno ricostituito il consorzio familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali e, quindi, che tra i due è intervenuta una vera e propria riconciliazione”, onde il riconoscimento della perdita di efficacia della separazione omologata il (OMISSIS) ed il relativo rigetto della domanda di divorzio proposta dal medesimo C..


Più in particolare, detto Giudice ha posto a fondamento del proprio convincimento:


a) per un verso, le deposizioni dei testi F. (“amica e collega di entrambi”), D. e M. (“vicino di casa a (OMISSIS)”), la dove questi hanno rispettivamente affermato che “dopo l’estate (OMISSIS) C.A. le chiese di intervenire presso la moglie per convincerla ad una riconciliazione e che nell’ottobre dello stesso anno il medesimo le confidò che stavano ricominciando una vita coniugale” (teste F.), che “apprese che nell’autunno del (OMISSIS) il C. si era trasferito a (OMISSIS) ed ebbe modo di assistere a conversazioni telefoniche tra i due coniugi che conversavano come persone che conducevano una normale vita coniugale” (teste D.) e che “dalla fine dell’anno (OMISSIS) egli e sua moglie presero l’abitudine di andare a giocare a carte dai coniugi C.- G. … dopo cena, anche durante la settimana … che i due coniugi manifestavano evidenti atteggiamenti affettuosi, tanto che si comportavano come fidanzatini … che in un’occasione ha potuto constatare che i due dormivano nel medesimo letto” (teste M.);


b) per altro verso, le deposizioni dei testi C. e Ga., giudicate tali da non “inficiare” quelle dei testi sopraindicati, avendo ritenuto, riguardo alla prima (la dove il teste C. “ha riferito che nell’estate del (OMISSIS) l’atmosfera tra C.A. e G.M.G. era gelida … e che in seguito varie volte il Dott. C. aveva trascorso periodi di vacanza da solo ed infine che il medesimo abitava con la moglie a (OMISSIS) solo per stare vicino al figlio”), che “è scontato che il Dott. C. e la sig.ra G. nell’estate (OMISSIS) si sono separati e, quindi, l’atmosfera tra i due non poteva che essere gelida (mentre) il fatto che il sig. C. nell’estate (OMISSIS) abbia trovato il Dott. C. da solo ad (OMISSIS) ed in (OMISSIS) non è decisivo anche perchè, sempre a detta del teste, anche prima della separazione, il Dott. C. si recava in S. da solo” e, riguardo alla seconda deposizione (la dove la teste Ga. “nel gennaio (OMISSIS) ha assistito a (OMISSIS) ad una lite furibonda tra i due coniugi ed ha visto che la sig.ra G. ritornò a (OMISSIS) con un suo amico”), che “una lite, seppur furibonda … non dimostra che non si fosse ripristinato il rapporto coniugale, dato che anche ai coniugi non separati può capitare di litigare”.


A fronte di simili argomentazioni, frutto di un esame corretto e coerente, sotto il profilo logico-giuridico, delle emergenze istruttorie (e, segnatamente, delle prove testimoniali sopraindicate) ritenute idonee e sufficienti a fondare il convincimento della Corte territoriale, giova notare come l’odierno ricorrente, indipendentemente dal fatto di avere prospettato i vizi denunciati a carico dell’impugnata sentenza in termini (altresì) di “violazione e falsa applicazione” di legge (e, segnatamente, dell’art. 157 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c, n. 3, abbia, poi, nella sostanza lamentato:


a) per un verso, la valutazione arbitraria e parziale delle risultanze probatorie, nel senso che sono da ritenere idonee ad escludere qualsiasi ipotesi di riconciliazione vuoi le deposizioni dei testi C. e Ga., la dove il primo ha affermato sia di avere sempre trovato il Dott. C. solo con il bambino nell’abitazione di (OMISSIS) ((OMISSIS)), sia che nell’agosto del (OMISSIS) l’atmosfera tra i coniugi era “gelida”, sia che la reperibilità telefonica del dott. Caruso era quella della dimora di (OMISSIS), mentre la seconda ha negato che successivamente alla separazione i coniugi avessero ripreso la convivenza, in quanto il Dott. C. viveva a (OMISSIS) e tornava a (OMISSIS) esclusivamente per stare vicino al bambino, riferendo inoltre di avere assistito ad una violenta lite tra i medesimi coniugi a (OMISSIS) nel gennaio del 1995 e di avere constatato, essendo stata ospite presso la casa di (OMISSIS) nell’autunno del (OMISSIS), che i predetti non dormivano insieme, vuoi le deposizioni degli stessi testi chiamati dalla resistente, i quali nulla di significativo hanno apportato a sostegno dell’assunto circa l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ma che, anzi, hanno confermato il contrario, la dove, in particolare, la D. ha riferito che, ospite della casa di (OMISSIS) dove viveva il C. dopo la separazione, aveva constatato che i rapporti tra i coniugi erano civili e che essi dormivano in camere separate, circostanze queste palesemente incompatibili con la volontà di ripristinare il consorzio familiare;


b) per altro verso, l’omesso esame, da parte del secondo giudice, del verbale dell’udienza tenuta davanti al Giudice tutelare il 6.12.2000, nel quale la G. ha rivendicato al C., oltre al ritardo di alcune mensilità dell’anno in corso, anche la mancata esecuzione delle disposizioni della separazione, con riferimento all’adeguamento ISTAT, onde, secondo l’assunto del ricorrente, una simile circostanza assume rilievo decisivo nel senso che dimostra la volontà e la consapevolezza della G. di vivere in stato di ininterrotta separazione, rendendone confessione in un atto destinato ad avere effetti giudiziali.


Posto, quindi, che appare palese come il ricorrente, attraverso le censure sopra riportate, faccia valere, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizi di motivazione della sentenza impugnata, si osserva al riguardo:


a) per un verso, che le doglianze relative all’apprezzamento delle prove testimoniali operato dal giudice di merito, lungi dal contenere la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione, ovvero la specificazione di illogicità consistente nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, o, ancora, la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte e, perciò, l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti stessi ed il loro insanabile contrasto, si risolvono in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate da detto giudice e delle conclusioni in base ad esse raggiunte dal medesimo, nonchè nella, altrettanto inammissibile, prospettazione di un soggettivo (e preteso migliore e più appagante) coordinamento dei dati acquisiti, la dove, più in particolare, simili doglianze, mentre il convincimento dello stesso giudice (come si è visto) risulta da un esame logico e coerente delle emergenze istruttorie figurando espresso attraverso un’adeguata motivazione, si limitano a riportare o circostanze di fatto (come quelle riferite dai testi C. e Ga.) debitamente apprezzate dalla Corte territoriale e da quest’ultima considerate tali da non “inficiare” le contrarie deposizioni dei testi F., D. e M., valutate dalla medesima Corte in termini evidentemente di “prevalenza”, o circostanze di fatto comunque non decisive (“i coniugi non dormivano insieme”; “i rapporti tra i coniugi erano civili e … questi dormivano in camere separate”), anche a causa della loro genericità o non sufficiente specificità, così contravvenendo al principio secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione a carico della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce alla Suprema Corte non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice a quo (Cass. 16 novembre 2000, n. 14858; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718);


b) per altro verso, che la doglianza relativa al mancato esame, da parte della Corte territoriale, del verbale dell’udienza tenuta davanti al Giudice Tutelare il 6.12.2000 (nella quale la G. ha rivendicato al C., oltre al ritardo di alcune mensilità dell’anno in corso, anche la mancata esecuzione delle disposizioni della separazione, con riferimento all’adeguamento ISTAT) si palesa del pari inammissibile, atteso che, qualora il ricorrente in sede di legittimità denunci l’omessa valutazione di un documento, il vizio di motivazione può reputarsi sussistente soltanto nel caso in cui la dedotta obliterazione si palesi idonea a condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito, laddove, però, ai fini dell’apprezzamento della decisività del documento stesso, la pura e semplice contrapposizione del contenuto di quest’ultimo (anche se specificatamente riprodotto) non giova, in quanto tale, ad evidenziare alcuna insufficienza della motivazione della sentenza impugnata allorquando, come nella specie, l’anzidetto giudice ne abbia omesso la particolareggiata disamina dando puntualmente conto, con adeguate e congrue argomentazioni, delle emergenze istruttorie che, nel quadro dell’insindacabile potere discrezionale, spettante al medesimo giudice, di attribuire liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, siano state ritenute di per se sole idonee e sufficienti a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi ed a fondarne, quindi, il convincimento, così da denotare che il suindicato giudice, pur in mancanza di una esplicita confutazione, abbia implicitamente stimato non significativo il documento in questione, senza che, del resto, sia neppure configurabile alcun vizio di motivazione nella contrapposizione fra la valutazione della prova (documentale) fatta dal primo giudice e la valutazione enunciata nella sentenza impugnata, atteso che una simile deduzione sollecita un inammissibile, nuovo giudizio di merito in sede di legittimità e non reca, invece, l’indicazione specifica di vizi logici o giuridici in capo alla motivazione stessa (Cass. 19 giugno 2004, n. 11462).


Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.


La sorte delle spese del giudizio di cassazione segue il disposto dell’art. 385 c.p.c., comma 1, liquidandosi dette spese in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre le spese generali (nella misura forfettaria del 12,50% sull’importo degli onorari stessi) e gli accessori (I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge.


P.Q.M.


La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge.


Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006.


Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006.


 

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