Cassazione, VI sez. PENALE, sentenza 16 febbraio 2009, n. 6575


E’ condotta penalmente rilevante “la sistematica e volontaria sottrazione all’obbligo di contribuzione economica del soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del figlio minore”, qualunque sia lo status economico del minore.
Lo stato di bisogno del minore va apprezzato nei rapporti tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato; non esclude il reato, dunque, la circostanza che altri, coobbligati od obbligati in via subordinata o addirittura non obbligati affatto, si sostuiscano all’inerzia del soggetto obbligato, provvedendo economicamente al mantenimento del minore.


La Cassazione ribadisce, poi, che nel caso in cui la mancata corresponsione dell’assegno fissato dal Giudice privi dei mezzi di sussistenza il figlio minore, tale condotta va inquadrata nel paradigma di cui all’art. 570/2° n. 2 c.p..


Nel caso in oggetto è anche corretta la statuizione risarcitoria del danno morale, inteso quale sofferenza fisica e morale conseguente al reato in cui persona offesa è il minore; tali effetti permangono impregiudicati anche nel caso in cui intervenga, a titolo risarcitorio, una transazione economica tra le parti interessate.


Il Sole 24 ore

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