La Cassazione si pronuncia sulla possibilità di interrompere la gravidanza in caso di malformazione del feto. In particolare la vicenda di cui si è occupata la Cassazione riguarda due genitori che a causa delle malformazioni con le quali era nata la figlia presentavano richiesta di risarcimento ai sanitari. La Corte (secondo quanto già sancito nella sent. n. 14488/2004) ritiene che l’ordinamento positivo «tutela il concepito e l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non anche verso la “non nascita”, essendo pertanto (al più) configurabile un “diritto a nascere” e a “nascere sani”, suscettibile di essere inteso nella sua positiva accezione (…)». È perciò esclusa la configurabilità e l’ammissibilità nell’ordinamento del c.d. aborto eugenetico, «prescindente dal pericolo derivante dalle malformazioni fetali alla salute della madre, atteso che l’interruzione della gravidanza al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 4 e 6 legge n, 194/1978 (…), oltre a risultare in ogni caso in contrasto con i principi di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e di indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c., costituisce reato anche a carico della stessa gestante (art. 19 legge n. 194/1978), essendo per converso il diritto al concepito a nascere, pur se con malformazioni o patologie, ad essere propriamente – anche mediante sanzioni penali – tutelato dall’ordinamento ».Cass. civ. 14 luglio 2006, n. 16123….

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