La Suprema Corte, con sentenza n. 5236 del marzo 2007, seguendo i dettami della Convenzione dell’Aja del 1980 (ratificata nel 95 dall’Italia) ha chiarito che il giudizio della domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia.
In sostanza, il Tribunale per i Minorenni non deve verificare qual’è l’interesse superiore del minore o, per meglio dire, la migliore sistemazione dello stesso. Il giudice di prime cure dovrà esclusivamente ripristinare lo status quo di residenza del minore, senza soffermarsi sull’esistenza di un titolo di affidamento (salvo che non sia esecutivo) e dovrà valutare esclusivamente la situazione di fatto preesistente all’espatrio, per ordinare il rientro nel luogo di abituale dimora. D’altro canto, è proprio il ripristino della situazione ex ante a tutelare, implicitamente, l’interesse preminente del minore.
Il ricorso prendeva spunto dall’erronea applicazione della legge. Difatti, il ricorrente contestava come il TM avrebbe dovuto applicare l’art 10 della Convenzione di Lussemburgo, sempre del 1980, e non quella dell’Aja.
Segnaliamo che le due Convenzioni, pur presentando la medesima finalità, quale la tutela del minore, hanno contenuto, funzioni e condizioni di applicabilità diverse. Presupposto della prima è l’esitenza di una decisione sull’affidamento che deve essere esecutiva, mentre per la seconda è rilevante lo status quo della dimora abituale, determinando l’irrilevanza del pur presente titolo giuridico di affidamento (ma non esecutivo). In pratica la Convenzione dell’Aja si applica per tutelare una situazionedi fatto.
In definitva, anche qualora sussista un provvedeimento giurisdizionale sull’affidamento (non esecutivo) ed il minore rimanga all’estero oltre i limiti indicati per il dirtto di visita, l’interessato è legittimato a chiedere solo l’ordine di rientro immediato e non l’esecuzione del provvedimento. Caratterisitche principali dell’ordine di rimapatrio sono quelle dell’urgenza e della sommarietà, necessarie ad impedire il radicamento del minore nel luogo in cui è stato condotto. Difatti, l’art. 11 della Conv. Aja afferma che:”le autorità giudiziarie ed amministrative di ogni Stato contraente, devono procedere d’urgenza per il ritorno del minore”.
In ultimo, va ricordato che gli unici motivi ostativi all’immediato reimpatrio, previsti dalla Conv. Aja e che potrebbe indurre i giudici a non richiederlo, sono: il fondato rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici ovvero il rifiuto al rientro opposto dallo stesso minore, una volta valutata l’età e la maturità necessaria.
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