La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 30 maggio, n.12687 ha riformato il provvedimento della Corte di Appello che riconosceva un aumento dell’assegno divorzile per il soggetto beneficiario, a seguito di una successione ereditaria ricevuta dopo il divorzio dal soggetto onorato dell’assegno.
A parere della Suprema Corte sono stati violati gli artt.5 e 9 della legge n.898 del 1970, nel ritenere la sopravvenienza di motivi idonei a giustificare la modifica delle condizioni di divorzio nella successione ereditaria conseguente al decesso della madre del ricorrente, come tale idoneo ad influire sul tenore di vita prospettico dei coniugi.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’accertamento della spettanza dell’assegno di divoprzio va effettuato con riferimento al tenore di vita “analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”. Tenore di vita al quale sarebbe estraneo l’apporto di beni ereditati dopo il divorzio, influendovi solo quelli sui quali ciascun coniuge poteva fare ragionevole affidamento, a differenza di quanto accade in corso di separazione.
Ciò non implica che in sede di revisione dell’assegno di divorzio debbe essere compiuta una nuova determinazione della misura dell’assegno sulla base di tutti i criteri indicati dall’art. 5 della l.n.899/70, in quanto il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi comporta la valorizzazione delle variazioni reddituali intervenute successivamente al divorzio.Occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all’attività svolta, in costanza di matrimonio, o al tipo di qualificazione professionale dell’onerato..
Questa Corte ha inteso così escludere i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall’onerato dopo il divorzio, privi di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici.
La Corte di Appello dovrà pertanto rivaluatre la situazione sulla base del principio secondo il quale “le successioni ereditarie ricevute dopo il divorzio dal soggetto onorato del pagamento di un assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione economica del soggetto beneficiario dell’assegno, non sono idonee a giustificare l’aumneto dell’assegno, concorrendo il relativo incremento patrimoniale unicamente nella valutazione della capacità economica dell’obbligato a pagare l’assegno già in atto”.