“L’allarmante mancanza di riconoscimento del valore dell’altro ed un carenza di progettualità rispetto al futuro” sono state le motivazioni che hanno indotto la Corte di Cassazione a confermare la misura cautelare disposta dal Tribunale dei minorenni in sede di riesame a carico di un minore indagato per violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile (art. 609 octies – art. 600 ter c.p.) a danno di una minore. Quest’ultima, accolto l’invito a recarsi nell’abitazione dell’indagato, veniva da questo e da un amico dello stesso, abusata e fatta oggetto di riprese video.
I fatti avvenuti integrano pienamente non solo la fattispecie di cui all’ art. 609 octies ma anche quella di cui all’art. 600 ter. Infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come ricorra il reato di pornografia minorile sia in caso di utilizzazione industriale del minore nel settore della pedopornografia sia in quei singoli episodi che comunque possono essere fonte di una successiva diffusione incontrollata del materiale pedopornografico, ad opera di una cerchia inizialmente limitata di destinatari.
La Cassazione è giunta a tali conclusioni considerando al contempo le carenze dell’ambiente familiare del ragazzo e la gravità del reato posto in essere, ma anche chiaramente la gravità oggettiva delle conseguenze che la vicenda ha avuto sulla vita della persona offesa e sul probabile sviluppo della sua personalità.
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